Sei in: Office - Una risposta su... - Sulla garanzia legale
La nuova videocamera non funziona, la riparazione della stufetta
elettrica è andata male, la nuova macchina sta più in officina che sul
parcheggio di casa - chiunque di noi ha dovuto affrontare inconvenienti del
genere, magari rimediando anche una sonora arrabbiatura al momento del
reclamo. La garanzia legale sui prodotti tutela appunto i consumatori nel
caso di difetti o carenze della merce acquistata, sancendo altresì gli
obblighi del fabbricante.
Il giorno 23 marzo 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo che
recepisce la direttiva UE in tema di garanzie di consumo. La riforma porterà
notevoli miglioramenti anche per i cittadini italiani e rappresenta una
pietra miliare nella politica di tutela dei consumatori, affermando una
serie di principi importantissimi. Quali?
La "conformità" al contratto, in relazione al vizio innanzitutto. Il concetto di vizio rimane nella sua sostanza invariato: è vizio quello che rende la cosa inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Interessante è invece la novità del concetto di "conformità al contratto": il venditore ha infatti l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sono conformi al contratto ad es. quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. è interessante notare che anche le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura sono vincolanti per il venditore. Questi può sottrarsi alla responsabilità derivante da dette dichiarazioni pubbliche, quando dimostri che egli non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza, oppure che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile al consumatore oppure ancora che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
A quali contratti si applicano le nuove norme?
Le nuove norme si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo,
bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e
a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre (es. quando si incarica un falegname di produrre un mobile
di casa).
Per i beni immobili e per gli acquisti di beni mobili effettuati entro il
23.3.02 si applicano le vecchie norme sulla garanzia.
Validità della garanzia
La legge estende a due anni dalla consegna (finora era solo un anno!) la
validità della garanzia, mentre i consumatori avranno tempo 60 giorni (anzichè 8
come era fino ad ora) dalla scoperta del vizio per denunciare al venditore o
all'artigiano il difetto sul prodotto acquistato. L'azione diretta a far valere
i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla
consegna del bene.
La denuncia
Va fatta per iscritto - raccomandata a.r. o telegramma - entro il termine di cui
sopra. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del difetto oppure l'ha occultato.
Beni usati
Viene sgombrato il campo da ogni dubbio sull'applicazione della garanzia ai
prodotti usati: le nuove norme si applicano anche ai prodotti usati, es. auto
usate; la durata della garanzia può essere in questo caso limitata ad un periodo
non inferiore all'anno; la valutazione del difetto va però fatta tenendo conto
dell'usura del bene in relazione all'uso che ne è stato fatto.
L'onere della prova
Fino ad ora era il consumatore a dover provare che il difetto era presente già
al momento dell'acquisto del bene; con la nuova normativa se il difetto si
presenta entro 6 mesi dall'acquisto, si presume che questo esistesse già al
momento dell'acquisto e il consumatore non deve più dare alcuna prova; se,
invece, il difetto si evidenzia 6 mesi dopo l'acquisto si inverte l'onere della
prova: sarà allora il consumatore e non più il venditore a dover provare che il
difetto era presente al momento dell'acquisto.
I rimedi previsti/Cosa può richiedere il consumatore
Rispetto a quanto finora previsto in tema di garanzia legale, cambia l'ordine
dei diritti e relativi rimedi posti a tutela del consumatore
- Il consumatore può innanzitutto chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che
il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro. Cosa si intende per rimedio eccessivamente oneroso
rispetto all'altro? Facendo un esempio: in presenza di un difetto che consente
la riparazione da parte del venditore, è eccessivamente oneroso richiedere da
subito la sostituzione del prodotto; questa potrà eventualmente essere
richiesta qualora il risultato della riparazione sia insoddisfacente oppure il
venditore non sia in grado di eseguirla. Se il difetto è invece grave, ad es.
il prodotto non funziona proprio, oppure la riparazione potrebbe arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore o richiedere molto tempo, allora la
richiesta di sostituzione sarà senz'altro giustificata e dovuta.
E se la riparazione si protrae nel tempo? La legge dice che "le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta": vi sarà da capire cosa si intende esattamente per congruo termine. è certo comunque che se il prodotto rimane troppo a lungo in riparazione, il consumatore farà bene a spedire un sollecito scritto al venditore intimando un termine ultimativo per la riconsegna del prodotto oppure la sua definitiva sostituzione.
Da sottolineare il fatto che la legge prevede espressamente che il consumatore ha diritto al ripristino della conformità senza spese, in particolare i costi di spedizione, la manodopera e i materiali. - In tre particolari circostanze il consumatore può richiedere una congrua
riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto (queste erano le
ipotesi normali di rimedio previste sino ad oggi - vedi art. 1492 codice
civile):
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro il termine congruo di cui detto sopra;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Imperatività delle nuove norme
Viene sancito l'importante principio - peraltro già affermato dalle norme sulle
clausole vessatorie - che è nullo ogni patto volto a limitare o escludere i
diritti previsti dalla nuova legge a favore del consumatore nei confronti del
venditore! In pratica il consumatore non può essere costretto in nessun modo a
rinunciare ai diritti previsti per la nuova garanzia.
Garanzia convenzionale
Oltre quanto visto, il venditore o il produttore possono offrire al consumatore
un'ulteriore garanzia, che preveda ulteriori vantaggi per quest'ultimo, oltre a
quelli, irrinunciabili, offerti dalla garanzia legale.
Lo scontrino o la ricevuta fiscale
è di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall'acquisto lo
scontrino o la ricevuta fiscale. Senza scontrino, la prova di dove e quando si è
acquistato il prodotto diventa più difficile.
Da quando si applicano le nuove norme?
Dal 23 marzo 2002, data di entrata in vigore della nuova legge (decreto
legislativo 2.2.2002, n. 24). Le nuove norme non si applicano a vendite di beni
e contratti equiparati per i quali la consegna del prodotto sia avvenuta
anteriormente a tale data. Per questi continuano comunque ad applicarsi le
precedenti regole sulla garanzia (art.1460 e seguenti), che rimarranno comunque
in vigore accanto alle nuove. Per quei prodotti immessi sul mercato prima del
23.3.2002, non si applicano fino al 30.6.2002 le norme relative alla garanzia
convenzionale.
Fonte: Euroconsumo
